Proclamato per domani lo sciopero dei lavoratori civili italiani alla base Usa di Napoli
18 Giugno 2017
Start up innovative: Fascione, scadenza bando prorogata al 31 luglio
18 Luglio 2017

L’azione di responsabilità è diventata una “prassi”

 

Lo ha detto il numero uno dei commercialisti napoletani, Vincenzo Moretta che ha sottolineato l’iniziativa dei curatori fallimentari

NAPOLI – “Sempre più spesso il curatore fallimentare promuove azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società fallite. Fermo restando la legittimità di una simile decisione da parte del curatore, autorizzato dal giudice delegato, occorre segnalare che negli ultimi tempi tali azioni sembrano aver assunto una sorta di automatismo non più finalizzate a colpire amministratori e sindaci realmente colpevoli di responsabilità nella gestione o nel controllo dell’impresa, ma ad apportare somme all’attivo fallimentare”.

Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli in apertura del forum “Tribunale delle imprese: azioni di responsabilità”.

È noto, infatti, che soprattutto nel caso del collegio sindacale, la copertura assicurativa dei professionisti – ha sottolineato Moretta -, garantisce spesso in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, ancorché di gran lunga inferiori alle pretese della curatela”.

“Occorre sottolineare che la maggior parte delle azioni di responsabilità contro i membri dell’organo di controllo – ha evidenziato Liliana Speranza, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli  – ha per oggetto casi di ‘culpa in vigilando’. Poiché l’azione di responsabilità può essere proposta sia dai soci, sia dai creditori, il curatore, per il ruolo ricoperto, cumula in sé entrambe le azioni in questione.

Egli quindi esercita l’azione nei confronti degli amministratori con riferimento ai presupposti sia della loro responsabilità sociale contrattuale verso la società, sia della responsabilità extracontrattuale.

Tuttavia, una volta effettuata la scelta, occorre tener presente gli aspetti dell’azione individuata (sociale/contrattuale ovvero creditori/extracontrattuale), con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, all’onere della prova, all’ammontare dei danni risarcibili”.

Tonino Ragosta, presidente della commissione Tribunale delle Imprese ha sottolineato che “l’azione di responsabilità sociale può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. Se il danno al patrimonio sociale deriva dal mancato tempestivo pagamento di oneri tributari e previdenziali – sostanziandosi così nell’esborso per sanzioni, interessi e spese – il momento dell’esteriorizzazione coincide con quello in cui il maggiore importo dovuto si è effettivamente concretizzato, ad esempio la notifica delle relative cartelle, e non con il momento in cui i pagamenti dovuti sono stati omessi perché le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale erano solo ipotetiche e potenziali. Il termine di prescrizione per l’azione dei creditori sociali decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti”.

Il segretario nazionale dei commercialisti italiani, Achille Coppola ha ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione  hanno stabilito che nell’azione di responsabilità del curatore nei confronti dell’amministratore di una società fallita, la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avuto riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, al fine di verificare il nesso causale tra gli inadempimenti e il danno lamentato.

Poi, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore, di per sé non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in ambito fallimentare”.

All’incontro hanno partecipato Enrico Quaranta, Giudice della sezione Tribunale delle Imprese di Napoli; Astolfo di Amato, professore ordinario di diritto commerciale all’Università Federico II di Napoli e Nunzio Rovito, componente della commissione Tribunale delle Imprese.