Nel contesto degli enti non commerciali, diversi dagli enti tipici di impresa, l’attività del revisore non si configura sempre come una “revisione legale dei conti”. Tale distinzione è stata recentemente chiarita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) con il Protocollo Operativo n. 110/2020 datato 18 gennaio 2021. Questa delucidazione è scaturita in risposta a una richiesta di parere riguardante le norme di comportamento da adottare da parte di un revisore di una fondazione Onlus durante l’espletamento delle proprie mansioni.
Il quadro normativo per gli enti onlus: Obblighi e dubbi dissolti
L’obbligo di nominare un revisore per un ente riconosciuto come Onlus sorge, a meno di diverse disposizioni statutarie o leggi speciali, qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’importo di 1.032.913,80 euro (art. 20-bis, comma 5, DPR 600/73). Il revisore, secondo il medesimo articolo, deve sottoscrivere una relazione di controllo. Tuttavia, l’interrogativo sorge sulla necessità di applicare la disciplina della revisione legale dei conti, come definita dal D.Lgs. 39/2010, anche agli enti al di fuori dei tipi societari soggetti a tale obbligo per legge.
Il Cndcec ha sottolineato la necessità di una valutazione caso per caso delle specifiche normative statutarie che regolamentano l’attività di controllo contabile. Inoltre, ha chiarito che l’assegnazione dell’incarico a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali non implica necessariamente l’applicazione dei principi di revisione ISA Italia.
Fattispecie e chiarimenti: Il dettaglio delle norme applicabili
Per una migliore comprensione del contesto, si fa riferimento alla FAQ n. 20 pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Secondo questa fonte, si devono comunicare al Registro solo gli incarichi di revisione legale dei conti effettuati ai sensi del D.Lgs. 39/2010, che mirano a fornire un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio rispettando procedure e standard professionali applicabili (ISA Italia). La comunicazione di incarichi riguardanti il “mero controllo contabile” è esclusa. Quindi, l’attività del revisore, priva degli elementi richiesti per una “revisione legale”, non deve necessariamente figurare nel Registro, anche nel caso di fondazioni, comitati ed enti associativi no profit.
Diverso è il caso degli Enti del Terzo Settore (Ets), dove la nomina del revisore è obbligatoria in base alle condizioni previste dall’art. 31, D.Lgs. 117/2017. In questo contesto, l’attività del revisore, come specificato dal D.M. 5.5.2020, n. 39, deve essere equiparata a quella svolta per le società, adattata alle peculiarità dell’ente sottoposto a revisione.
In conclusione, il Cndcec afferma che l’incarico di revisione svolto in una fondazione riconosciuta come Onlus non deve essere iscritto nel Registro, a meno che non sia esplicitamente qualificato come “revisione legale dei conti” ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Questo consente a un Ente non soggetto all’obbligo di legge di nominare volontariamente un revisore che svolga l’attività di controllo rispettando gli standard professionali, con l’eventuale obbligo di iscrizione nel Registro Generale degli Iscritti (RGS).
Gennaro Tuccillo
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