Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha segnato un punto fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo che le ore di formazione obbligatoria imposte dal datore di lavoro devono essere retribuite, anche se svolte al di fuori dell’orario lavorativo.
Il caso in questione ha coinvolto F.B., sindacalista della Failms e dipendente dell’Abc Napoli, assistito dall’avvocato Giovanni Della Corte.
Il lavoratore era stato obbligato a frequentare corsi di formazione, alcuni dei quali si svolgevano oltre l’orario di lavoro ordinario, senza ricevere la relativa retribuzione. Ciò avveniva nonostante l’art. 20 del CCNL Acqua e Gas prevedesse espressamente questa possibilità.
Il ricorrente ha contestato la mancata retribuzione, richiedendo la disapplicazione del CCNL in quanto ritenuto in contrasto con la normativa europea. In particolare, ha fatto riferimento all’art. 2 della Direttiva 2003/88/CE, che definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La norma europea distingue chiaramente tra orario di lavoro e periodo di riposo, escludendo che il tempo di formazione possa essere considerato riposo e, di conseguenza, negando la possibilità di non retribuirlo.
La decisione del tribunale si inserisce in un trend giurisprudenziale in crescita, volto a garantire ai lavoratori il diritto alla giusta retribuzione anche per il tempo dedicato alla formazione professionale obbligatoria.
Questo pronunciamento apre il dibattito sulla necessità di un aggiornamento della contrattazione collettiva, affinché si adegui ai principi della normativa comunitaria e garantisca una maggiore equità nella gestione dell’orario di lavoro e della formazione professionale.
La sentenza rappresenta un’importante vittoria per i diritti dei lavoratori, rafforzando il principio secondo cui il tempo impiegato per adempiere a obblighi formativi imposti dal datore di lavoro deve essere riconosciuto e retribuito, in linea con la normativa europea e con una visione più equa delle dinamiche lavorative.