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De Lise (Aiecc): “Transazione fiscale nella composizione negoziata”

Al via la possibilità di stralcio del debito fiscale e previdenziale per la soluzione della crisi di impresa

“Al via la transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata, con possibilità di stralciare il debito fiscale e previdenziale.

Così è previsto nella bozza del decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza, a breve al vaglio del Consiglio dei Ministri, per l’inizio del relativo iter di approvazione”. Lo ha reso noto Matteo De Lise, presidente dell’Aiecc (Associazione italiana degli esperti della composizione della crisi).

“Si rilevano positive novità, una tra tutte – ha aggiunto De Lise – riguarda la possibilità di siglare un accordo con il Fisco nell’ambito delle trattative della Cnc, fino a oggi non previsto, attualmente nessuna disposizione relativa alla composizione negoziata rinvia agli articoli 63 e 88 Ccii, che disciplinano, appunto, la transazione fiscale.

A tacer di ogni dubbio si era comunque espressa anche l’Agenzia delle Entrate, rinviando alla previsione contemplata dalla legge delega per la riforma fiscale, che anticipa appunto l’estensione della transazione fiscale all’interno della composizione.

Secondo l’Agenzia, tale previsione costituirebbe espressa conferma dell’attuale inammissibilità di falcidiare il credito tributario nell’ambito della Cnc.

Di fatto, tale esclusione ha rappresentato fino ad oggi un limite per l’accesso alla composizione negoziata, minando ‘ab origine’ la scelta dello strumento per la risoluzione della crisi, che, invece, ha notevoli vantaggi, come ad esempio, la facilità d’accesso e la durata relativamente breve delle trattative (e dunque, auspicabilmente, la risoluzione della crisi in tempi brevi).

La bozza del correttivo – sottolinea il numero uno dell’ Aiecc – introduce il comma 2-bis all’art. 23, che disciplina, allo stato, la conclusione delle trattative.

Secondo la nuova previsione, è nel corso delle trattative che l’imprenditore potrà formulare una proposta di accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate, agli enti pubblici territoriali, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori”.

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