“In frontale contrasto” con direttive Ue, norme vanno disapplicate
Roma, 10 mar. (askanews) – “La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere si pone in frontale contrasto” con varie direttive europee “e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”. E’ quanto scrive il Consiglio di Stato in una sentenza relativa a un ricorso su una vicenda avvenuta nel comune di Manduria, in Puglia. I giudici amministrativi, nella motivazione, scrivono espressamente che anche le nuove norme inserite nel Milleproroghe del 24 febbraio scorso vanno “disapplicate”.
“In conclusione – si legge – giova soltanto soggiungere che, sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.
In pratica, la sentenza numero 2192 assesta un colpo durissimo alle norme inserite in Parlamento al decreto Milleproroghe, diventato legge, che allungano gare e concessioni al 31 dicembre 2024, prorogabili “per ragioni oggettive” a fine 2025.
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